Capita assai di frequente che nell’ambito di una separazione personale fra coniugi o di un divorzio si debba provvedere ad una sistemazione del patrimonio familiare. Si pensi al caso in cui l’appartamento adibito a residenza familiare è di proprietà di entrambi i coniugi e questi decidono che la quota di proprietà dell’uno venga riacquistata dall’altro; oppure al caso in cui i coniugi si accordano per sostituire all’assegno di mantenimento in favore dei figli il trasferimento in loro favore della proprietà di un immobile.
Si tratta di convenzioni che sono una parte necessaria ed assai importante (non di rado la più importante) degli accordi di separazione. Eppure questa materia ha vissuto un lunghissimo periodo di forti contrasti: ci si chiedeva, infatti, nel passato se fosse possibile, in base agli accordi presi dai coniugi in sede di separazione, procedere al trasferimento dei beni direttamente in udienza davanti al giudice oppure se fosse necessario in questi casi procedere al trasferimento degli immobili in un momento successivo, davanti al notaio. La conseguenza di questo dibattito aveva generato prassi molto diverse nei Tribunali italiani e così in alcune sedi si procedeva al trasferimento in udienza, mentre in altre si riteneva assolutamente impossibile inserire nel verbale di separazione un trasferimento immobiliare, ma si consentiva di riportare nel verbale solo l’impegno ad effettuare il trasferimento con successivo atto notarile. Peraltro, anche lì dove si riteneva ammissibile il trasferimento direttamente in udienza, vi erano comunque prassi assai diverse per quanto concerne gli elementi necessari da inserire nei verbali, così come vi erano prassi differenti nelle diverse sedi dell’Agenzia delle Entrate per quanto concerne la pubblicità immobiliare.
Insomma, si era generata una situazione che comportava nei fatti una diversa tutela dei diritti dei cittadini a seconda del luogo dove si celebrava il giudizio di separazione dei coniugi. Lì dove il tribunale non consentiva il trasferimento immediato si doveva quindi suddividere l’operazione di sistemazione del patrimonio in due tempi: prima davanti al giudice e poi davanti al notaio. Chi pensava che, in fondo, tra le due modalità (trasferimento diretto in udienza o trasferimento differito davanti al notaio) ci fosse una differenza di poco conto si sbagliava: proviamo ad immaginare l’ipotesi – in concreto tutt’altro che improbabile in una separazione – in cui uno dei coniugi, dopo l’impegno preso davanti al giudice, cambiasse idea e si rifiutasse di presentarsi davanti al notaio: in questi casi per ottenere il trasferimento l’altro coniuge avrebbe dovuto intentare una nuova causa civile. Ben diversa la situazione in termini di sicurezza nelle contrattazioni immobiliari e di certezza dei rapporti per i coniugi che si trovavano a celebrare il processo di separazione in un tribunale che ammetteva il trasferimento diretto in udienza: in questo caso, infatti, con il passaggio in udienza si realizzava definitivamente la sistemazione patrimoniale decisa con gli accordi di separazione.
A questa situazione confusa ha messo fine la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761 del 29/07/2021 che ha definitivamente dichiarato ammissibile il trasferimento immobiliare effettuato in udienza. Si è trattato quindi di un passaggio fondamentale per il superamento dei contrasti tra i diversi tribunali, ma sbaglierebbe chi volesse interpretare questa novità come una “semplificazione” o, peggio, un’apertura al “fai da te” da parte dei coniugi. Al contrario, la Cassazione ha chiaramente affermato che il verbale giudiziale destinato a contenere un trasferimento immobiliare deve avere l’identico contenuto di un atto notarile, in tutta la sua complessità, ed ha indicato con chiarezza quali sono gli elementi, i documenti e le dichiarazioni che devono necessariamente essere contenuti negli atti del processo e nel verbale di udienza perché si realizzi un valido trasferimento di immobili. Quindi i professionisti che accompagnano i coniugi nel percorso di separazione o devono dotarsi nel campo dei trasferimenti immobiliari dell’alto livello di professionalità che viene richiesto all’avvocato, o si impone la necessità di un approccio multidisciplinare, coordinando il ruolo dell’avvocato con quello di altri professionisti come i notai ed i tecnici che potranno offrire il necessario supporto.