Possibile pagare per scongiurare l’esecuzione

 Questo scritto è stato pubblicato nella rivista “Legalmente” il 21/10/2018 (scarica la pubblicazione).

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Affinché la richiesta sia accolta è necessario depositare in cancelleria almeno un quinto di quanto dovuto

La conversione del pignoramento

Il nostro ordinamento è caratterizzato da una pluralità di rimedi offerti al debitore per uscire dall’esecuzione forzata. Uno di questi è la conversione del pignoramento, disciplinata dall’art. 495 c.p.c. e che consiste nella sostituzione del bene pignorato con una somma di denaro.

Deposito di un quinto del dovuto

La conversione avviene su richiesta del debitore esecutato che deve intervenire prima dell’udienza che dispone la vendita. Requisito di ammissibilità della richiesta è il deposito in cancelleria di una somma pari ad almeno un quinto del credito per il quale è stato eseguito il pignoramento.

LA SOMMA COMPLESSIVA DOVUTA, TENUTO CONTO ANCHE DEI CREDITORI INTERVENUTI, POTRÀ ESSERE RATEIZZATA IN UN TEMPO MASSIMO DI TRE ANNI

Se vi sono dei creditori intervenuti oltre al creditore pignorante, il quinto va calcolato sull’intera somma dovuta a tutti i creditori, così come risulta dai loro atti di intervento. Per fare un esempio: se il pignoramento è stato effettuato per un credito di 100.000,00 euro e successivamente interviene nella procedura un altro creditore con un credito di 10.000,00 euro, dovrà essere depositata una somma non inferiore ad un quinto di 110.000,00 euro, cioè non inferiore a 22.000,00 euro.

Determinazione del debito

Una volta ricevuta l’istanza e valutata la sua ammissibilità, il giudice sospende l’esecuzione e fissa l’udienza per la conversione del pignoramento. In quella sede, in contraddittorio tra le parti, il giudice dovrà determinare la somma complessiva che il debitore dovrà versare perché il bene pignorato venga liberato. Questa somma dovrà comprendere, oltre ai crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, comprensivi di interessi e spese, anche le spese di esecuzione.

Possibile rateizzazione

Se il bene pignorato consiste in cose mobili o immobili (e quindi con l’eccezione dei crediti), questa somma potrà essere versata anche in rate mensili, con una dilazione massima di tre anni (36 mesi), in tal caso andranno aggiunti gli interessi scalari al tasso convenzionale o, in mancanza, al tasso legale. L’istanza di conversione può essere proposta solo una volta.

Doppia finalità

Come è evidente, la conversione del pignoramento persegue un duplice obiettivo: da un lato soddisfa l’interesse del debitore ad evitare la vendita forzata di un suo bene mobile o immobile (interesse che è particolarmente forte nel caso del pignoramento di una casa di abitazione), e dall’altro l’interesse dei creditori alla soddisfazione del proprio credito. E’ vero che i creditori potrebbero dover attendere fino ad un tempo massimo di tre anni per essere soddisfatti, ma è altrettanto vero che con la conversione del pignoramento si evita l’intera fase della vendita che può essere altrettanto lunga ed anche assai dispendiosa.

DURANTE L’EVENTUALE RATEIZZAZIONE, IL GIUDICE MANTIENE IL CONTROLLO SIA SUL MERITO DELL’ ESECUZIONE, SIA SULLA FASE DISTRIBUTIVA

Va fatta però una puntualizzazione: la conversione del pignoramento non persegue una finalità direttamente satisfattiva dei creditori, ma consiste esclusivamente nella sostituzione del bene pignorato con una somma di denaro. In altre parole, il debitore con la conversione mira a salvaguardare il proprio bene pignorato e, per fare questo, versa una somma di denaro che non va direttamente ai creditori ma che viene depositata a cura del cancelliere. Questo significa che non viene meno il controllo del giudice né sul merito dell’esecuzione né sulla fase distributiva e che, pertanto, il debitore non viene privato del diritto di opporsi all’esecuzione, anche al di fuori dello stesso processo esecutivo, nelle ipotesi in cui l’esecuzione si dovesse fondare su un credito totalmente o parzialmente inesistente, così come non viene meno il suo diritto di opporsi alla distribuzione della somma.

Quando viene meno il pignoramento

Solo dopo la scadenza del termine di rateizzazione, e sempre che il debitore abbia integralmente versato la somma stabilita, potrà dirsi perfezionata la conversione e, quindi il giudice potrà ordinare la liberazione del bene dal vincolo del pignoramento. Nella prassi accade talvolta che il debitore esecutato chieda di ricorrere a questo rimedio nello scopo esclusivo di ottenere una dilazione nel pagamento.

Attenzione necessaria.

Di fronte ad una richiesta simile, il buon consulente dovrà mettere in guardia il cliente da azioni avventate: se il debitore non ha una ragionevole certezza di poter pagare l’intera somma dovuta, otterrà sì una dilazione (pochi mesi, tra la fissazione dell’udienza ed il pagamento delle prime rate) ma a carissimo prezzo: le somme versate verranno acquisite alla procedura per la soddisfazione dei creditori e il bene pignorato andrà senza ulteriori ritardi incontro alla vendita forzata. Il terzo comma dell’art. 495 c.p.c. dispone che il giudice, nel caso di rateizzazione, provveda al pagamento dei creditori ogni sei mesi. Nel momento in cui il giudice autorizza la conversione e stabilisce la somma che il debitore dovrà versare, fissa anche l’udienza per la verifica. Nella prassi avviene di frequente che solo nell’udienza di verifica, e quindi solo dopo la scadenza del periodo di rateizzazione, viene dato conto del regolare e completo versamento della somma dovuta. Si tratta di una prassi non corretta: è estremamente opportuno che la verifica sia periodica e ad intervalli brevi. Nel caso delle espropriazioni immobiliari delegate a professionisti il giudice potrà giovarsi della collaborazione del professionista delegato che potrà essere incaricato della riscossione delle somme e onerato della comunicazione tempestiva dell’eventuale inadempimento del debitore.

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